C’è un nuovo strumento per adeguare l’attività delle farmacie al contesto sanitario e sociale di una società come la nostra, in continuo mutamento. E’ la Convenzione farmaceutica nazionale.
Il 6 marzo 2025 la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha sancito l’intesa tra Governo e Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L’Accordo è più comunemente noto come Convenzione Farmaceutica Nazionale, cioè il regolamento che disciplina il rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie che, per legge, sono tutte obbligatoriamente convenzionate con il SSN. È grazie alla Convenzione che, in tutte le 20.000 farmacie presenti capillarmente sull’intero territorio nazionale, i cittadini possono ritirare i medicinali di cui hanno bisogno con oneri a carico del SSN, pagando solamente il ticket se dovuto, e ottenere altre prestazioni sanitarie.
I contenuti della Convenzione
L’Accordo definisce le modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie e i tempi e le modalità di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa per il rimborso degli importi relativi ai medicinali erogati ai cittadini.
La nuova Convenzione, che sostituisce la precedente del 1998 rimasta in vigore fino al 5 marzo del 2025, definisce inoltre i criteri generali e i requisiti per l’erogazione da parte delle farmacie delle prestazioni che rientrano nel modello della Farmacia dei servizi, introdotto dal decreto legislativo n. 153/2009 (Farmacia dei servizi) e integrato durante l’emergenza Covid con test e vaccinazioni. Non è quindi la Convenzione ad aver legittimato le farmacie ad erogare nuovi servizi, ma una normativa dedicata, via via aggiornata da Governo, Parlamento e Regioni in relazione ai bisogni di salute della popolazione e alle esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale di cui le farmacie sono parte integrante.
A seguito di questa evoluzione, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021, “si è ormai consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una più tradizionale attività di mera distribuzione di prodotti farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute… tanto da potersi sostenere che la farmacia stessa è ormai un centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio sanitario nazionale.”
Chi sono i firmatari della Convenzione
La normativa sulla Convenzione prevede due livelli di contrattazione: il livello nazionale che consiste appunto nella stipula dell’Accordo Collettivo Nazionale tra Federfarma, per le farmacie private, Assofarm, per le farmacie pubbliche, e la SISAC, per le Regioni; il livello regionale che è alla base dei futuri Accordi Integrativi Regionali (AIR). Gli AIR hanno il compito di definire le concrete modalità attuative della Convenzione anche per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni che rientrano nella Farmacia dei servizi.
Quali servizi vengono regolamentati dalla Convenzione
Requisiti logistici e standard di qualità
La Convenzione definisce i requisiti logistici e gli standard di qualità per l’erogazione dei nuovi servizi, prevedendo, tra l’altro, che “le farmacie assicurano l’utilizzazione di test e dispositivi strumentali conformi alla normativa di riferimento e che abbiano le caratteristiche minime di sensibilità e specificità definite dal Ministero della salute e dalle altre Autorità competenti, compresi i test ad uso professionale classificati come NPT e POCT”. (Sono test effettuabili al di fuori di un laboratorio da parte di un operatore sanitario).
Sempre in tema di test effettuabili in farmacia, la Convenzione prevede che la farmacia consegni all’assistito un attestato di esito scritto del test effettuato. Questo attestato, che nella Convenzione è identificato anche come “referto”, certifica semplicemente che in una certa data e ora il farmacista ha somministrato una certa tipologia di test, indicando il dispositivo utilizzato e l’esito del test stesso. Il farmacista si fa così garante della corretta effettuazione del test e degli standard di qualità applicati. Non si tratta, ovviamente, di un referto medico in quanto, per legge, l’attestato rilasciato dal farmacista non può contenere alcuna diagnosi.
Le regole per la Distribuzione di Farmaci per Conto delle ASL (DPC)
La Convenzione interviene anche in materia di distribuzione da parte delle farmacie di farmaci acquistati dalle ASL (la cosiddetta DPC, Distribuzione Per Conto), chiarendo che i farmaci oggetto di questa modalità distributiva sono quelli che l’AIFA inserisce del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) e stabilendo l’obbligo di erogazione di questo servizio da parte di tutte le farmacie.
Il sostegno alle farmacie più deboli, ma essenziali per garantire un servizio capillare
L’Accordo Collettivo Nazionale prevede anche l’istituzione da parte di ciascuna Regione di un Fondo di solidarietà per l’erogazione di un contributo a favore delle farmacie con fatturato annuo ai fini IVA inferiore a 300.000 euro, con l’obiettivo di sostenere le farmacie più deboli che hanno bisogno di un supporto per garantire un servizio essenziale in zone spesso disagiate, con pochi abitanti per lo più anziani, per i quali la farmacia è un punto di riferimento fondamentale.