Congedo maternità e paternità, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori e le lavoratrici autonome possono richiedere un’estensione di tre mesi in presenza di specifiche condizioni.

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori. L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.

Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. La relativa indennità, pertanto, è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU). Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l’indennità di congedo è pari all’80% di 1/365 del reddito.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi in caso di maternità/paternità.

Con il messaggio 14 aprile 2022, n. 1657 l’INPS fornisce informazioni sugli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione online della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata, secondo le novità legislative.

La procedura di presentazione delle domande, in particolare, è stata modificata per consentire l’acquisizione della dichiarazione di volere usufruire dell’estensione di ulteriori tre mesi di indennità. La domanda per accedere alla prestazione, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori tre mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio.

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