Autonomia differenziata e Ddl Calderoli, il parere del ministro Orazio Schillaci: “Lavoreremo insieme, ma con ruolo di indirizzo”

I nostri padri costituenti avevano incluso nella Carta il concetto di decentramento amministrativo, una sorta di delega di alcuni poteri agli enti locali.

Il maggiore sostenitore di tale formula di decentramento del potere verso gli enti locali fu Il sen. Giovanni Conti, all’epoca vicepresidente della Costituente dql 1946 al 1948. Ma il disegno amministrativo completo era di introdurre un federalismo istituzionale che avrebbe giovato al territorio, aumentando la formula della democrazia diretta. Così, gli enti locali dovevano acquisire più potere, rappresentanza, al tempo stesso controllo e responsabilità, con maggiore supervisione sul territorio, a cominciare da Province, Comuni e dall’istituenda Regione.

Dal 1970, con la nascita delle Regioni, anche il potere di fare le leggi viene delegato. Ne parla l’art. 117 della Costituzione. E la Sanità diventa a tutto tondo materia regionale.

L’esigenza di mettere mano all’art. 117 con il proposito di aumentare l’autonomia delle Regioni è balzata agli onori delle cronache dal 2017 in poi, quando Lombardia e Veneto in primis e poi l’Emilia Romagna hanno avanzato richieste specifiche. Il fatto è che ci sono 5 Regioni in Italia che fin dall’inizio hanno avuto un regime amministrativo più autonomo e già questo costituisce una differenza di non poco conto.

Il Ddl Calderoli

Tale spinta alla fine con il Governo Meloni ha trovato sponda positiva e si è scelta la strada del Disegno di legge. Quello approvato lo scorso 2 febbraio è il Ddl Calderoli.
In sostanza propone l’estensione dell’autonomia differenziata di cui possono fruire le Regioni interessate in base all’art. 116 della Costituzione, che prevede “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117”. Le cosiddette materie a legislazione concorrente, sono 23 in tutto.

Sanità e LEP

Per quanto riguarda la Sanità, materia di cui le Regioni hanno già la delega, la differenza sostanziale riguarda i LEP, Livelli Essenziali di prestazione. In sostanza anche per la sanità scatteranno i “LEP”, Livelli essenziali delle prestazioni, allineandosi nella terminologia a quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

Come andrà a finire

Approvato il ddl-quadro saranno definiti i LEP, poi le Regioni potranno iniziare ad avanzare la loro richiesta di autonomia. La richiesta dovrà confluire in un’intesa Stato-Regione che poi andrà vagliata dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Parlamento, che avrà 60 giorni per esprimere un parere d’indirizzo. Dopo tutti questi passaggi l’intesa tornerà in Cdm e sarà ritrasmessa alle Camere sotto forma di disegno di legge, che andrà approvato a maggioranza assoluta.

Il parere del Ministro Schillaci

“Io credo che per la salute sia necessario che le Regioni siano in qualche modo guidate dal Ministero della Salute. Credo che il Ministero debba avere comunque non solo un potere di indirizzo e distribuzione dei fondi ma deve anche sostenere un meccanismo virtuoso insieme alle Regioni per capire chi lavora meglio e aiutare chi è in difficolta o non riesce a lavorare così bene”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del convegno in vista della giornata mondiale sul cancro (promosso dalla associazione di oncologia medica Aiom) riferendosi al Ddl Calderoli approvato dal Cdm.
“Già dal 2001 – ha proseguito il ministro – gran parte della sanità è affidata alle Regioni. Delle differenze ci sono già adesso e bisogna analizzare bene tutto il sistema sanitario nazionale, però già attualmente c’è una grossa autonomia se si considera che l’80% delle spese dei bilanci di una Regione è costituito dalla sanità. Da ciò si capisce quanto sia importante il peso delle Regioni, ma io credo che il ministero debba comunque avere un ruolo di indirizzo”.
“Il ministero – ha aggiunto Schillaci – deve dunque lavorare con le Regioni perché i gap che ci sono tra regione e regione addirittura sull’attesa di vita sono completamente inaccettabili in una nazione moderna come la nostra. Per la salute è necessario cioè che le Regioni siano in qualche modo guidate dal Ministero”.
Comunque non ci sarà alcuna “rivoluzione”: in sanità esistono già da tempo i Lea, Livelli essenziali di assistenza, previsti dal Dlgs 502 del 1992 e definiti per la prima volta nel 2001.
Dunque, si prevede, la differenza sarà sostanzialmente di termini, da “Lea” a “Lep”, per allinearsi alla dicitura presente alla lettera m) dell’articolo 117 della Costituzione così come modificata nel 2001 che prevede la ”determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Interpretazione, questa, suffragata anche da diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale che, in particolare con la sentenza 169 del 2017, sanciva che: “I LEA, in quanto appartenenti alla più ampia categoria dei LEP, devono essere determinati dal legislatore statale e garantiti su tutto il territorio nazionale”
A conferma, nella relazione illustrativa del ddl si chiarisce: “È opportuno precisare che per quanto riguarda la definizione dei Lep in materia di tutela della salute, la Cabina di regia dovrà tenere conto, senza evidentemente incidere in termini negativi, del quadro normativo relativo ai Lea, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal Dpcm 12 gennaio 2017”.

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